TUTELARSI NELL’AMBITO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE CON LE LETTERE D’INTENTI
- LUISA BREVI
- 17 set 2014
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 22 giu 2021
Questi accordi evitano alle parti spiacevoli sorprese di tipo economico ed arginano comportamenti di concorrenza sleale nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine e comunque, nel caso in cui si stipuli il contratto definitivo, possono già porne solide basi tracciandone di comune accordo le linee guida.
Nel commercio internazionale la fase pre-contrattuale ricomprende quel lasso di tempo durante il quale le parti interessate ad un accordo commerciale cercano attraverso incontri, scambi di corrispondenza, sopralluoghi presso le rispettive aziende, esame dei rispettivi know-how tecnici e di organizzazione aziendale di esaminare la possibilità di stipulare un contratto.

La fase delle trattative tra soggetti giuridici di diversa nazionalità può essere molto complessa e la valutazione dell’opportunità di creare un legame giuridico può durare anche anni.
È un grave errore ritenere che questa fase di trattative sia priva di effetti giuridici e questo può comportare serie conseguenze di tipo economico.
Per ovviare a ciò si possono sottoscrivere tra le parti le cosiddette “Lettere d’intenti” che, essendo redatte per iscritto, costituiscono una certezza del diritto, evidenziano l’effettiva volontà delle parti e limitano le controversie che sulla base di accordi solo verbali potrebbero insorgere.
Il contenuto delle lettere d’intenti può riguardare la suddivisione delle spese vive sostenute per le trattative in corso, anche in caso di mancato successiva stipula di un contratto. In questo modo tutte le spese anticipate saranno equamente divise.
Si può inoltre concordare in caso di mancata stipula del contratto definitivo che siano restituiti o pagati i materiali tecnici/prototipi consegnati all’altra parte per verifiche ed accertamenti e che venga mantenuto il segreto su notizie riservate cui si è venuti a conoscenza.
Le parti inoltre possono indicare il concreto impegno a raggiungere un accordo e possono vincolarsi in questa fase pre-contrattuale all’esclusiva, infrangendo la quale si va incontro al risarcimento dei danni.
Nel caso in cui la stipula del contratto sia vincolata al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio il rilascio di autorizzazioni, la lettera d’intenti al mancato verificarsi della condizione potrà già prevedere la responsabilità in capo ad una delle parti per mancato rispetto delle obbligazioni ivi contenute e così il diritto dell’altra al risarcimento danno.
In definitiva questi accordi evitano alle parti spiacevoli sorprese di tipo economico ed arginano comportamenti di concorrenza sleale nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine e comunque, nel caso in cui si stipuli il contratto definitivo, possono già porne solide basi tracciandone di comune accordo le linee guida.
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