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  • LUISA BREVI

INCOTERMS: L’IMPORTANZA DELLE MODALITÀ DI CONSEGNA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

Gli Incoterms redatti dalla Camera di commercio internazionale di Parigi (diverse edizioni ultima 2010), riconosciuti a livello internazionale, facilitano e fanno chiarezza sulle modalità di consegna chiarendo quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.




I termini di consegna sono particolarmente rilevanti nei contratti di compravendita internazionale : si indicano luogo e tempo in cui il venditore deve adempiere all’obbligo di consegna della merce in base al contratto. È buona norma individuare, in modo assai particolareggiato, il luogo in cui deve avvenire la consegna, il momento di passaggio dei rischi di perimento o deterioramento dei beni, la determinazione della parte che deve sostenere le spese del trasporto, dell’esportazione o dell’importazione, ed i costi assicurativi.

Per ciò che riguarda il momento traslativo, ossia del passaggio della proprietà, nel caso in cui le parti nulla precisino a tal riguardo, detto momento dovrà essere individuato in base alle norme dell’ordinamento nazionale applicabile al contratto.

Per quanto invece riguarda il momento del passaggio del rischio, per la perdita o per il danneggiamento delle merci, il luogo della consegna, la ripartizione dei costi di trasporto, ecc… gli Incoterms redatti dalla Camera di commercio internazionale di Parigi (diverse edizioni ultima 2010), riconosciuti a livello internazionale, facilitano e fanno chiarezza sulle modalità di consegna chiarendo quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

Tale luogo indica la consegna “contrattuale” della merce che non necessariamente coincide con il luogo in cui la merce perviene al compratore.

Le parti possono concordare che la consegna avvenga in una data specifica o entro una data specificaoppure in un determinato periodo di tempo (ad esempio “la terza settimana di aprile” oppure “entro/a 60 giorni dalla fatturazione).

Negli scambi internazionali viene spesso in rilievo la scarsa attenzione dedicata dagli operatori commerciali sia al trasporto che al documento emesso dal vettore in relazione al trasferimento delle merci che gli vengono affidate. Eppure si tratta di tematiche talmente rilevanti da meritare una certa priorità durante la fase della trattativa.

Incorrere nell’equivoco di vendere ex works, fca o fob solo per evitare di pagare il trasportoeliminando, quanto meno in prima battuta, ogni problema e complicazione attinenti al trasferimento della merce, significa operare con una visione separata degli elementi fondamentali del trasporto. La scelta del vettore, il controllo delle merci, il documento rilasciato dal vettore all’atto della presa in carico dei beni sono invece aspetti che vanno, nella maggior parte dei casi, a correlarsi con i pagamenti delle varie forniture.

Sarebbe sufficiente ricordare che, a eccezione del pagamento anticipato (peraltro usato raramente negli scambi commerciali con l’estero), per acquisire il diritto ad incassare il venditore deve consegnare le merci entro la data prevista nel luogo contrattualmente convenuto e producendo alla controparte (ad eccezione del termine ex works. che non prevede alcun obbligo a questo riguardo) adeguata prova documentale, di solito rappresentata dal documento di trasporto, diversamente qualificato a seconda dell’ambiente in cui lo stesso viene svolto.

Scopo fondamentale degli Incoterms è sempre stato quello di disciplinare la resa delle merci nei contratti che implicano il passaggio della frontiera.

L’esatta indicazione di uno degli Inconterms quale modalità di consegna prescelta ed anche l’edizione a cui ci si riferisce , viste le numerose modifiche apportate nel tempo, possono essere un valido aiuto per l’operatore commerciale per fare chiarezza, anche con il partner più remoto, sulle responsabilità del trasporto, della consegna, e in relazione a quando diverrà effettivo il diritto al pagamento e data l’incertezza interpretativa del diritto del commercio internazionale questa certezza è assolutamente di grande utilità.





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