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CORONAVIRUS E CONTRATTI INTERNAZIONALI: COME TUTELARSI

  • LUISA BREVI
  • 31 mar 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 22 giu 2021


È ormai una certezza che la diffusione mondiale del coronavirus ha ed avrà un notevole impatto sui rapporti commerciali internazionali.

Basti pensare anche solo alla fornitura delle merci che, a catena, rallenta o impedisce quella dei prodotti finiti. La prima a dover affrontare questo problema è stata la Cina che ha visto la chiusura temporanea delle sue fabbriche, i blocchi dei porti internazionali e l’impossibilità della successiva consegna e ricezione delle merci su strada.

Il China Council for the Promotion of International Trade ha rilasciato alle aziende cinesi, a fronte di mancate o ritardate consegne ai partner internazionali, un giustificativo “di forza maggiore” che dovrebbe essere da queste utilizzato per avere una scusante e non incorrere in responsabilità contrattuali per le mancate o ritardate consegne.

La clausola di “forza maggiore” è una clausola tipica inserita dagli operatori commerciali nei contratti internazionali nella quale sono solitamente elencati avvenimenti quali: guerre, atti di terrorismo, calamità naturali (quali terremoti, alluvioni, uragani, ecc.),epidemie e pandemie che al loro verificarsi vengono considerate “cause di forza maggiore”. L’applicazione di questa clausola consente alla parte che subisce tali accadimenti di chiedere una dilazione per l’adempimento e, se la causa di forza maggiore si protrae oltreun certo termine, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto senza incorrere in penali, liberandosi così dai propri obblighi contrattuali senza subire ulteriori danni.

Se però nella prassi le parti non hanno stipulato un contratto scritto o previsto l’inserimento delle clausole di protezione, è sempre possibile far riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale, sottoscritta dalla gran parte degli Stati, che all’art. 79 definisce appunto il concetto di “forza maggiore” escludendo la responsabilità dei contraenti qualora l’impedimento sia causato da eventi che non rientrano nella loro sfera di controllo perché imprevedibili ed inevitabili.

Non sempre però nel caso concreto, anche nella situazione attuale, le prestazioni contrattuali divengono impossibili o solo dilazionabili con automatica applicazione delle clausole di forza maggiore.

Anche nell’attuale situazione di pandemia del Coronavirus può accadere che la prestazione non divenga impossibile, ma semplicemente più onerosa, poiché l’imprenditore è costretto ad approvvigionamenti alternativi e più costosi al fine di portare a termine la commessa o è costretto a modalità di spedizione più complicate e anch’esse più costose. Gli operatori possono trovare tutela per i maggiori costi sostenuti sia nel diritto italiano, se applicabile, con riferimento agli articoli del codice civile relativi all’eccessiva onerosità sopravvenuta, sia con l’applicazione a livello internazionale della clausola di “hardship”. In questi casi, se per una delle parti la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, e solitamente il limite dell’eccessiva onerosità è indicato nella clausola stessa, si può chiedere la risoluzione del contratto senza incorrere in penali o, a scelta dell’altra parte, può essere concordata una modifica dei termini contrattuali che tenga conto dei costi superiori intervenuti.

Fatte queste premesse, concretamente le situazioni da affrontare possono pertanto essere diverse.

A seconda dei casigli operatori potranno appellarsi o alla clausola di forza maggiore per dilazioninelle consegne o richiesta di risoluzione del contratto per l’impossibilità sopravvenuta, o alla clausola di “hardship/eccessiva onerosità” per la rinegoziazione o richiesta di risoluzione del contratto nel caso in cui la prestazione sia divenuta troppo onerosa. La valutazione deve essere fatta da ciascun operatore commerciale cercando di salvaguardare il più possibile, anche con unarinegoziazione, la propria prestazione.

Fondamentale rimane comunque la tempestiva comunicazione al proprio partner commerciale delle variazioni contrattuali dovute alla situazione contingente, facendo riferimento di volta in volta alle motivazioni sopra elencate con precisione e spirito di collaborazione per risolvere al meglio e senza ulteriori conseguenze la difficile situazione in cui ci si trova ad operare.





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